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AFFILIAZIONI – FUSIONI – SCISSIONI – CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE - CAMBI DI SEDE SOCIALE – CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE - CAMBI STATUS - STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 -


COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Segreteria
AFFILIAZIONI – FUSIONI – SCISSIONI – CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE - CAMBI DI SEDE SOCIALE – CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE  SOCIALE - CAMBI STATUS - STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 -
In prossimità dell’inizio della Stagione Sportiva 2018/2019, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione in ordine alle modalità da seguire con riferimento alle istanze in oggetto:

DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.
Art. 15 - N.O.I.F.

A) Domanda di affiliazione alla F.I.G.C.
  • La domanda di affiliazione deve essere inviata utilizzando sempre il modulo federale, in triplice copia, in vigore per la Stagione Sportiva 2018/2019;
  • Controllare che tutte le copie siano debitamente compilate, con particolare riferimento agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (C.A.P. e indirizzo e-mail compresi) ed alla data di presentazione della domanda al Comitato Regionale;
  • Trattandosi di carta chimica, accertarsi della leggibilità delle due copie sottostanti;
  • Il timbro deve riportare la denominazione sociale corrispondente a quella dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;

B) Tipologia e denominazione sociale
  • La tipologia deve normalmente precedere la denominazione che deve essere adeguata ai sensi dell’Art. 90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004):

            A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
            A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica
            S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
            G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
            S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica
            C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
            F.C.D. = Football Club Dilettantistico
            A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
            U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
            U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
            POL.D. = Polisportiva Dilettantistica

N.B.: La tipologia della Società (come sopra riportata) va sempre indicata, ai sensi della su citata normativa.

  • La denominazione non può superare le 25 lettere, compresi gli spazi;
  • Non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;
  • Le denominazioni che superano le 25 lettere sono ammesse in via eccezionale e solo in caso di compatibile riduzione a 25 lettere;
  • Agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle Società, l’esistenza di altra Società con identica o similare denominazione comporta per la Società affilianda l’inserimento di un’ aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione (cfr, Art. 17, comma 1, N.O.I.F.);

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopra indicati requisiti verranno respinte, per l’eventuale regolarizzazione.

Esempi di alcune denominazioni incompatibili:

- “SCUOLA CALCIO”, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due Stagioni Sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti;
- “NUOVA”, qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXXX incompatibile con “Nuova XXXX”);
- “RINASCITA”, “ANNO”, qualora esista altra Società con identica denominazione
 (p.e. denominazione XXXX incompatibile con “Rinascita XXXX”)
 (p.e. denominazione XXXX incompatibile con “2009 XXXX”)

(particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXXX – GIOVANILE XXXX – BOYS XXXX – JUNIOR XXXX – per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi Campionati giovanili).

-        denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
-        denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EF XXX, MFK XX, BSE XX, etc.)    

C) Inserimento dei dati relativi al Legale Rappresentante della Società
Si rammenta che l’inserimento o la variazione del relativo dato é sempre di competenza dei Comitati Regionali, anche nel caso di “nuova affiliazione”. Il mancato inserimento del detto dato preclude alle Società la possibilità di iscriversi al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.

  1. Si fa presente che il nominativo del Legale Rappresentante (cognome-nome) deve essere inserito senza abbreviazione e senza aggiungere titoli;
  2. NON può essere inserito un secondo nominativo relativamente al Legale Rappresentante;
  3. Deve essere inserito, numericamente in 11 spazi, il codice fiscale/partita IVA della Società, a partire dai primi spazi utili e NON il codice fiscale del Legale Rappresentante;
  4. Il codice fiscale/partita IVA deve identificare in modo univoco una Società, per cui non possono esserci Società con stesso codice fiscale o partita IVA;
  5. I dati, se incompleti, non devono essere inseriti.


Alla domanda vanno allegati:

A)  Atto Costitutivo e Statuto Sociale
B)  Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare
C) Dichiarazione di eventuale attività svolta nella stagione precedente nel Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. Nel caso di esistenza di società già affiliata nel Settore Giovanile e Scolastico i Comitati NON dovranno inserire il codice provvisorio in quanto verrà convalidato il numero di matricola già esistente.
D) Tassa di affiliazione

Le domande di affiliazione non corredate dalla prescritta tassa dovranno essere regolarizzate e pertanto subiranno ritardo nella registrazione.


DOMANDE PER FUSIONI – SCISSIONI – CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE –
CAMBI DI SEDE SOCIALE – CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE  SOCIALE –
CAMBI STATUS -  STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 -

Si rappresenta che tutte le richieste relative alle istanze sopra indicate dovranno pervenire a questo Comitato Regionale inderogabilmente entro MERCOLEDI’ 20 Giugno 2018, considerato che dovranno pervenire alla Segreteria della L.N.D. inderogabilmente entro LUNEDI’ 25 Giugno 2018 al fine di consentire il successivo inoltro alla Segreteria Federale, che dovrà avvenire entro e  non oltre GIOVEDI’ 5 Luglio 2018.
Le Società interessate sono invitate a richiedere l’apposito modello.

A) FUSIONITermine di presentazione alla F.I.G.C. per il tramite della L.N.D.: 5 luglio 2018 -

Le domande di FUSIONE tra due o più società dovranno essere corredate da:

- copia autentica dei verbali assembleari disgiunti delle società che hanno deliberato la fusione;
- copia autentica del verbale assembleare congiunto delle società che richiedono la fusione;
- Atto costitutivo e Statuto della società sorgente dalla fusione;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare, si richiama l’attenzione:

- i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci non avendo titolo a deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse;
- le domande dovranno essere sempre corredate dal nuovo Atto costitutivo e dal nuovo Statuto sociale della società sorgente dalla fusione;
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile: l’esistenza di altra società con identica o similare denominazione comporta, per la società sorgente, l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;
- per motivi ed esigenze di celere riscontro, questo Comitato Regionale dovrà fare pervenire non oltre il 25 GIUGNO 2018, alla Lega Nazionale Dilettanti, le relative pratiche di “Fusioni”. Il nuovo numero di codice della Società sorgente dalla Fusione, verrà inserito nel sistema AS400 direttamente dal CED della Lega Nazionale Dilettanti;
- le delibere delle Società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.;


B) SCISSIONI Termine di presentazione alla F.I.G.C. per il tramite della L.N.D.:
                            5 luglio 2018

In ambito dilettantistico, ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell’attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione, mediante trasferimento dei singoli rami dell’azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l’anzianità di affiliazione. Non è consentita la Scissione della sola attività di Settore Giovanile e Scolastico.

Le domande di SCISSIONE dovranno essere corredate da:

-  copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che hanno deliberato la scissione;
- domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di rito (Atto costitutivo, Statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazione). Il numero di codice della Società richiedente l’affiliazione verrà inserito nel sistema AS400 direttamente dal CED della Lega Nazionale Dilettanti;
- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque: elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle società oggetto di scissione.

In particolare, si richiama l’attenzione:

- la delibera della Società inerente la scissione deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.

Le Fusioni e le Scissioni sono consentite alle condizioni di cui all’Art. 20 delle N.O.I.F..


C) CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALETermine di presentazione alla F.I.G.C. per il                                                                                         tramite della L.N.D.: 5 luglio 2018 

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:
- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio;
- Atto costitutivo originario;
- Statuto Sociale con la nuova denominazione;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare, si richiama l’attenzione:
- i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci, non avendo titolo a deliberare il cambio i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società stesse;
- le domande dovranno essere sempre corredate dall’Atto costitutivo originario e dallo Statuto Sociale aggiornato della società;
- la denominazione dovrà essere comunque compatibile con quella di altre società: l’esistenza di altra società con identica o similare denominazione comporta, per la società interessata, l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;

Per quanto attiene alle sole Società appartenenti al Dipartimento Interregionale e al Dipartimento Calcio Femminile, fatte salve le disposizioni generali in ordine all’applicazione dell’Art. 17, delle N.O.I.F., è fatto obbligo di prevedere che la denominazione sociale, comunque formata, dovrà contenere l’indicazione del Comune di riferimento al quale si richiama la Società medesima.
Pertanto, nella denominazione sociale risultante all’atto del mutamento, dovrà essere indicato, da parte della Società interessata, il nome del Comune, che deve corrispondere con quello dove ha sede la Società, utilizzando anche elementi che riconducano in maniera certa e chiara all’appartenenza territoriale del medesimo Comune. Ciò al fine di palesare nei segni di riconoscibilità e di trasparenza il carattere specifico di una Società (cfr. Circolare della L.N.D. N. 14 del 29 Novembre 2005).

I Cambi di Denominazione Sociale sono consentiti alle condizioni di cui all’Art. 17 delle N.O.I.F..

D) CAMBI DI SEDE SOCIALETermine di presentazione alla F.I.G.C. per il tramite della                                                                   L.N.D.: 5 Luglio 2018

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (cfr. Art. 18 N.O.I.F.).

Possono essere richiesti soltanto da Società affiliate alla F.I.G.C. da almeno due Stagioni Sportive e che, nelle due Stagioni precedenti (Stagioni Sportiva 2016/2017 e 2017/2018) non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune o non siano state oggetto di fusione, di scissione o di conferimento d’azienda.

Non costituisce cambio di sede la variazione dell’indirizzo sociale nell’ambito dello stesso Comune.

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate alla lettera C).

E) CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALETermine di presentazione alla F.I.G.C.
                                                                                         per il tramite della L.N.D.: 5 Luglio 2018

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (cfr. Art. 18 N.O.I.F.). Le modalità di presentazione sono le stesse riportate alle lettere C) e D).

I Cambi di Denominazione Sociale e Sede Sociale sono consentiti alle condizioni di cui agli Artt. 17 e 18 delle N.O.I.F.

F) CAMBI DI ATTIVITA’ DA SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO A DILETTANTE E VICEVERSA -

Le richieste devono pervenire alla Segreteria della L.N.D. a partire dal 18 Giugno 2018. La L.N.D., verificati i documenti, provvederà ad eseguire le variazioni richieste.
L’aggiornamento di queste variazioni sul sistema AS400 sarà fondamentale ai fini del corretto inquadramento delle Società al momento delle iscrizioni e del calcolo dei costi da attribuire alle stesse Società.

G) TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE -

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all’Art. 17 delle N.O.I.F., che prevede che la richiesta di autorizzazione sia inoltrata entro il 5 LUGLIO 2018, antecedente all’inizio dell’attività agonistica.
Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto, relativo ai Cambi di Denominazione Sociale (lettera C) e, pertanto, non va omesso l’atto costitutivo.
La procedura corretta della trasformazione da Società di Capitali in Società di persone è disciplinata dall’Art. 2500 sexies del Codice Civile.
L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.
Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

H) TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE – ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON
     A SOCIETA’ DI CAPITALI -

Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di Società di capitali devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la Lega Nazionale Dilettanti e il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastico (per Società e Associazioni di “puro Settore”), a partire dal termine dell’attività ufficiale annuale fino al 5 LUGLIO successivo, domanda per cambio di denominazione sociale (cfr. Art. 17, N.O.I.F.), corredata dal Verbale dell’Assemblea che ha deliberato la trasformazione, peraltro incluso nell’atto notarile, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli Artt. 2498 e segg. del Codice Civile, nonché dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione.
Non va dimenticato di accludere anche l’Atto costitutivo della Società prima della trasformazione.
Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto, relativo ai Cambi di Denominazione Sociale (lettera C).
L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.
Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.
Ottenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.

***************
AFFILIAZIONE
Art. 15 - N.O.I.F.

1. Per ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C. le società debbono inoltrare al Presidente Federale apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti in copia autentica:

a) atto costitutivo e statuto sociale;
b) elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi;
c) dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.

2. La domanda, accompagnata dalla tassa di affiliazione, deve essere inoltrata per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere.

3. La F.I.G.C., attraverso i propri comunicati ufficiali, fornisce notizia delle domande di affiliazione accolte.

4. Le società, costituite in S.p.A. o S.r.l., devono fornire alla F.I.G.C. prova della omologazione, una volta ottenuta la stessa dal Tribunale competente.

5. Le società affiliate alla F.I.G.C. si associano nelle Leghe e nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica in relazione alle funzioni demandate a tali enti dagli articoli 6 e 9 dello Statuto.

6. Le società devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione all'atto della iscrizione al Campionato ed al versamento, ove previsto, della relativa tassa.

7. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo annuale della stessa, le società costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata sono tenute ad inoltrare alla F.I.G.C. un estratto notarile del libro soci. Sono altresì tenute a comunicare, nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, ogni mutamento nella loro partecipazione. Nel caso in cui il capitale sia detenuto in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, da società di capitali, la F.I.G.C. può richiedere, sempre nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, alla propria affiliata la comunicazione dei documenti necessari alla identificazione delle persone fisiche che detengono, attraverso le suddette società, il capitale delle società affiliate.

7. bis Le società professionistiche con azioni quotate in borsa, avutane notizia, sono tenute a comunicare, entro le 48 ore, i mutamenti nella loro partecipazione quando questi superino il 2% del capitale sociale; le successive variazioni nelle partecipazioni devono essere comunicate entro 30 giorni da quello in cui la misura dell’aumento o della diminuzione ha superato la metà della  percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale. Qualora il capitale di dette società sia detenuto direttamente o indirettamente in misura superiore al 10% da società di capitali, la F.I.G.C. può chiedere alla propria affiliata la comunicazione dei documenti atti a identificare le persone fisiche che lo detengono.

8. L'inosservanza alle prescrizioni di cui al comma che precede comporta le sanzioni previste dall'art. 90 delle presenti norme.

DENOMINAZIONE SOCIALE
Art. 17 - N.O.I.F.

1. La denominazione sociale risultante all’atto di affiliazione è tutelata dalla F.I.G.C. secondo i principi della priorità e dell'ordinato andamento delle attività sportive.

2. Il mutamento di denominazione sociale delle società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega competente o del settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, dal Presidente della F.I.G.C. su istanza da inoltrare improrogabilmente entro il 15 Luglio di ciascun anno. Per le Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti tale termine è anticipato al 5 Luglio. All’istanza vanno allegati, in copia autentica, il verbale dell'Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione, l’atto costitutivo, lo statuto sociale e l'elenco nominativo dei componenti l’organo o gli organi direttivi. Non è ammessa l'integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario.

3. Per la Lega Nazionale Professionisti Serie C è ammessa l’integrazione della denominazione sociale con il nome dell’eventuale sponsor nel rispetto delle condizioni previste al riguardo nel regolamento di detta Lega.

MUTAMENTO DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE
SOCIETÀ ADERENTI AL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE
ED AL DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE

Si riporta la Circolare N° 14 del 29 Novembre 2005 della Lega Nazionale Dilettanti:

“Con deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo della L.N.D. nella riunione del 15 Novembre 2005, la Lega Nazionale Dilettanti ha accolto la proposta di introdurre una limitazione più restrittiva in tema di mutamento della denominazione sociale, da intendersi riferita alle sole Società aderenti al Comitato Interregionale ed alla Divisione Calcio Femminile.

Ciò premesso, fatte salve le disposizioni generali vigenti in ordine all’applicazione dell’Art. 17, delle N.O.I.F., relativo al cambio della denominazione sociale, alle Società appartenenti esclusivamente al Comitato Interregionale ed alla Divisione Calcio Femminile è fatto obbligo di prevedere che la denominazione sociale, comunque formata, dovrà contenere l’indicazione del Comune di riferimento al quale si richiama la Società medesima.

Pertanto, nella denominazione sociale risultante all’atto del mutamento, dovrà essere indicato, da parte della Società interessata, il nome del Comune, che deve corrispondere con quello dove ha sede la Società, utilizzando anche elementi che riconducano in maniera certa e chiara all’appartenenza territoriale del medesimo Comune. Ciò al fine di palesare nei segni di riconoscibilità e di trasparenza il carattere specifico di una Società. ”

SEDE SOCIALE
Art. 18 - N.O.I.F.

1. La Sede Sociale è quella indicata al momento dell’affiliazione.

2. II trasferimento della sede di una Società in altro Comune è approvato dal Presidente Federale.
L'approvazione è condizione di efficacia del trasferimento di sede. La relativa delibera deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.

3. La domanda di approvazione deve essere inoltrata al Presidente Federale con allegata la copia autentica del verbale della assemblea della società che ha deliberato il trasferimento di sede, lo statuto della società, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali.
Le domande di approvazione dei trasferimenti di sede devono essere presentate, in ambito professionistico, entro il 15 luglio di ogni anno, in ambito dilettantistico, entro il 5 luglio di ogni anno.

4. II Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande, sentita la Lega competente.

5. Il trasferimento di sede è consentito alle seguenti condizioni:

a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
b) la società deve trasferirsi in Comune confinante, fatti salvi comprovati motivi di eccezionalità per società del settore professionistico;
c) la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbia trasferito la sede sociale in altro Comune e non sia stata oggetto di fusione, di scissione o di conferimento di azienda.

FUSIONI – SCISSIONI – CONFERIMENTI D’AZIENDA
Art. 20 - N.O.I.F.

1. La fusione tra due o più società, la scissione di una Società, il conferimento in conto capitale dell’azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C. In caso di scissione di una società o di conferimento dell’azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla Società conferente, l’approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l’unitarietà dell’intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell’attività sportiva.

2. L’approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento d’azienda. Le delibere delle società inerenti la fusione , la scissione o il conferimento dell’azienda in conto capitale di una società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l’approvazione da parte del Presidente Federale.

3. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali di assemblea e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dell’azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di aziende con le relazioni peritali, l’atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l’attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell’azienda sportiva, nonché l’elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali.
Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, debbono essere presentate entro il 5 luglio di ogni anno.
Le domande di approvazione della fusione, in ambito professionistico, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno.
Le domande relative ad operazioni di scissioni o conferimento d’azienda, in ambito professionistico, possono essere presentate anche oltre detto termine.

4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo avere acquisito il parere delle Leghe competenti e, nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica, anche i pareri vincolanti e conformi della CO.VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti. La commissione così formata esprime il proprio parere a maggioranza qualificata, con il voto favorevole di almeno cinque componenti. La CO.VI.SO.C. esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l’unitarietà dell’azienda sportiva.

5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l’anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima.
In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l’intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l’anzianità di affiliazione della società scissa.
In caso di conferimento approvato in conto capitale dell’azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l’intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l’anzianità di affiliazione della società conferente.

6. In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell’attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell’azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l’anzianità di affiliazione.

7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell’azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:

a) le società oggetto di fusione, le società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
b) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell’ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico – giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico;
c) tra società che nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.



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Con il pareggio di ieri Domenica 21/4 per 1 a 1 sul campo del Roccavaldina, la Polisportiva Malfa, dopo un torneo all'avanguardia, taglia lo storico traguardo per il Malfa che va ai play off per la promozione in II categoria Questo è il verdetto della diciottesima di campionato della compagine di Mister Martino Basile tecnico della squadra del Comune di Malfa ( Salina ) con (9 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte) entra di diritto nella griglia dei play off alle spalle della capolista San Pier Niceto. Domenica prossima i giallo rossi isolani ancora in campo per i play off promozione. Attesi alla prova,  ancora una volta non  gli attaccanti   Abedenbaoui, Gianluca Re e Kevin Taranto, ma tutto il gruppo che caratterizzato la  spendita stagione calcistica 20224. I giallo-rossi della Pol. Malfa che affronterà tra le mura amiche l 'UCSR San Paolino  come hanno chiesto " abbiamo  davvero bisogno del sostegno di tutti gli sportivi di Salina per dare alle squadra quella spinta in

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L' Asd San Pier Niceto capolista del Campionato di terza categoria girone A, inaugura il nuovo stadio con una vittoria (Asd San Pier Niceto - Castanea 2-0 ( al 45'D.De Salvo raddoppio al 49' C. Cerasuolo) "Giornata perfetta " quella vissuta ieri per il calcio San Pietrino con il ritorno della  propria squadra nel proprio campo sportivo . "Perfect Day"  "Giornata Perfetta " come il brano musicale ritenuto il capolavoro musicale di Lou Reed, una canzone che trascolora nella poesia.  Uscì nel novembre 1972, era la terza traccia del secondo album studio di Reed Transformer considerato una pietra miliare della discografia mondiale. Perfect Day - parla di una giornata semplice ma perfetta, è un elogio alla quotidianità, ai piccoli piaceri della vita, e anche un componimento intriso di nostalgia che sembra portare con sé non la felicità, ma il suo ricordo struggente.  Le giornate precedenti all'inaugurazione sono state vissute   in modo intenso ,